SENATO
DELLA REPUBBLICA
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XIV LEGISLATURA ———–
N. 1437
DISEGNO
DI LEGGE
d’iniziativa
della senatrice ACCIARINI
COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2002
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Disposizioni
in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei
trattamenti sanitari
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Onorevoli
Senatori. – Il principio di autodeterminazione nel campo delle cure mediche e la
consapevolezza che ogni persona ha il diritto di essere protagonista delle
scelte riguardanti la sua salute, sia nel senso di accettare sia nel senso di
rifiutare l’intervento medico, sono andati progressivamente affermandosi nella
cultura della nostra società. Tale principio ha trovato un primo fondamentale
riconoscimento già nell’articolo 32, secondo comma, della nostra Carta
costituzionale, che ha sancito che «Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge».
Anche
la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4
aprile 1997, e resa esecutiva in Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145, ha
riaffermato che qualsiasi intervento medico effettuato senza il consenso della
persona deve ritenersi illecito (articolo 5).
Anche il codice di deontologia
medica, dopo aver precisato (articolo 30) il diritto del malato a ricevere la
più idonea informazione da parte del medico, afferma (articolo 34) che il medico
«deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza
professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla
persona».
Anche la giurisprudenza italiana ha avuto modo di chiarire che il
rifiuto di un trattamento da parte della persona interessata deve essere
rispettato, indipendentemente dalla valutazione dell’operatore sanitario in
merito al «bene» del paziente, precisando che «nel diritto di ciascuno di
disporre lui e lui solo, della propria salute ed integrità personale, pur nei
limiti previsti dall’ordinamento, non può che essere ricompreso il diritto di
rifiutare le cure mediche lasciando che la malattia segua il suo corso anche
fino alle estreme conseguenze: il che non può essere considerato come il
riconoscimento positivo di un diritto al suicidio, ma è invece la riaffermazione
che la salute non è un bene che possa essere imposto coattivamente al soggetto
interessato dal volere o, peggio, dall’arbitrio altrui, ma deve fondarsi
esclusivamente sulla volontà dell’avente diritto, trattandosi di una scelta che
(...) riguarda la qualità della vita e che pertanto lui e lui solo può
legittimamente fare» (Corte d’assise di Firenze, sentenza n. 13 del 18
ottobre 1990).
Appare evidente come il consenso o il rifiuto espresso dalla
persona nei confronti di un qualsiasi trattamento, sia diagnostico sia
terapeutico, possa rappresentare un autentico atto di autodeterminazione, libero
e consapevole, solo se la persona riceve un’informazione completa e corretta
della diagnosi, della prognosi e di ogni altro elemento che concerna la scelta
che la persona stessa è chiamata a effettuare (cosiddetto «consenso
informato»).
La citata Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina
afferma (articolo 5) che la persona deve ricevere «preventivamente
un’informazione adeguata in merito allo scopo e alla natura dell’intervento
nonché alle sue conseguenze ed ai suoi rischi». Anche il Codice di deontologia
medica specifica che «il medico deve fornire al paziente la più idonea
informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle
scelte operate. (...) Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del
paziente deve essere soddisfatta» (articolo 30), precisando quindi (articolo 32)
che il medico «non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza
l’acquisizione del consenso informato del paziente» e che «in ogni caso, in
presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il
medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo
consentito alcun trattamento medico contro la volontà della
persona».
Tuttavia, nonostante il preciso dettato costituzionale e
l’affermazione del principio di autodeterminazione recata dalle regole
deontologiche mediche, la pratica clinica nel nostro Paese continua ad essere
permeata da una scarsa o sporadica informazione del paziente e dalla frequente
violazione della richiesta di consenso alle procedure diagnostiche o
terapeutiche alle quali la persona malata è sottoposta. Tale atteggiamento, che
vede spesso una sorta di complicità «a fin di bene» fra il medico curante e i
familiari come malintesa forma di protezione della persona malata, determina di
fatto la frequentissima esclusione della persona stessa dalla possibilità di
intervenire nei momenti decisionali cruciali, spogliandola di un suo essenziale
diritto, e crea, sotto il profilo psicologico, un penoso stato di isolamento del
malato.
Il diritto di autodeterminazione della persona per quanto attiene
alle scelte relative alle cure incontra poi limitazioni assolute nelle
circostanze in cui la persona venga a perdere la capacità di decidere ovvero di
comunicare le proprie decisioni. Per garantire il diritto all’autodeterminazione
anche in questi casi, si rende necessario prevedere uno strumento nuovo – non
contemplato dal nostro ordinamento giuridico vigente – che consenta alla
persona, finché si trova nel possesso delle sue facoltà mentali, di dare
disposizioni per l’eventualità e per il tempo nel quale tali facoltà fossero
gravemente scemate o scomparse, disposizioni vincolanti per gli operatori
sanitari e in generale per ogni soggetto che si trovi implicato nelle scelte
mediche che riguarderanno la persona. A questo proposito, il già citato codice
di deontologia medica si è pronunciato (articolo 34) a favore delle direttive
anticipate, disponendo che «il medico, se il paziente non è in grado di
esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non
tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso».
Dalla
considerazione di queste problematiche trae origine il presente disegno di legge
sulle «volontà anticipate» la quale mira ad offrire al cittadino-persona
l’esplicita fondazione giuridica del suo essenziale diritto
all’autodeterminazione, inteso non più come un dovere dell’operatore sanitario,
ma come un positivo riconoscimento, nonché gli strumenti giuridici sostanziali e
procedurali per vedere garantito tale diritto anche nel caso di perdita della
capacità di decidere o di esprimere la sua decisione, consentendogli di disporre
anticipatamente in merito al trattamento medico desiderato.
Con gli articoli
1 e 2 il presente disegno di legge si propone di dare una compiuta regolazione
al principio del «consenso informato». In particolare, nell’articolo 1
l’informazione corretta, completa e comprensibile su tutti gli aspetti
diagnostici e terapeutici che possono riguardare la persona è espressa come
oggetto non solo e non tanto di un obbligo del medico, quanto, piuttosto, di un
diritto della persona stessa, un diritto al quale la persona può ovviamente
rinunciare fermo restando che solo la rinuncia esplicita può giustificare il
venire meno dell’obbligo di informazione in capo al medico, al quale è
consentito solamente di adottare, ove le circostante lo suggeriscono, le
opportune cautele nella comunicazione.
Nell’articolo 2 è ribadita, rispetto
alle decisioni relative ai trattamenti sanitari, la piena autonomia di scelta
del paziente, le dichiarazioni di volontà del quale, formulate in stato di
capacità di intendere e di volere («capacità naturale»), devono essere
rispettate anche quando tale capacità sia venuta meno. Poiché i problemi possono
sorgere soprattutto in conseguenza del rifiuto nei confronti dei trattamenti
suggeriti o prevedibili nello sviluppo della patologia, si è ritenuto di
precisare che il rifiuto deve essere rispettato anche se dalla mancata
effettuazione dei trattamenti stessi derivi un pericolo per la salute o per la
vita, specificando che il medico è esentato da ogni responsabilità conseguente
al rispetto della volontà del paziente, che per questa ragione si è ritenuto
debba risultare da atto scritto firmato da esso stesso, dalla cartella clinica
nel caso di ricovero ospedaliero del paziente capace ovvero dalle «volontà
anticipate» con le formalità previste negli articoli successivi.
Su questa
disposizione si fonda la validità giuridica delle «volontà anticipate», alla
formulazione e alla applicazione delle quali sono dedicati gli articoli 3 e
4.
L’articolo 3 prevede che, oltre a formulare le «volontà anticipate», la
persona possa indicare un altro soggetto di fiducia che, nel caso di perdita
della capacità naturale, eserciti in sostituzione i diritti e le facoltà
relativi all’esercizio del diritto al consenso informato, lasciando libera la
persona di nominare il sostituto e di determinare le sue future decisioni
mediante indicazioni o disposizioni di carattere vincolante. La delicatezza
dell’incarico e le responsabilità che ne possono derivare hanno suggerito di
prevedere una forma specifica, peraltro semplificata, sia per il conferimento
sia per l’accettazione (articolo 3, comma 3).
È previsto inoltre che, qualora
una persona venutasi a trovare in stato di incapacità naturale irreversibile,
non abbia preventivamente nominato il sostituto di cui all’articolo 3, comma 2,
il giudice tutelare provveda alla nomina (articolo 3, comma 4).
L’articolo 4,
infine, prevede le modalità per risolvere le eventuali divergenze che dovessero
intervenire tra le scelte operate dal sostituto nominato dalla persona con le
«volontà anticipate», ovvero in mancanza dal giudice tutelare, e le scelte dei
curanti. Si è ritenuto di affidare la soluzione della controversia al giudice,
con un procedimento che si richiama, semplificandole, alle procedure cautelari
previste dal codice di procedura civile.
È stato comunque previsto che, ove
sia stata validamente espressa, la volontà della persona debba in ogni caso
vincolare la decisione giurisdizionale (articolo 4, comma
3).
Art.
1.
1.
Ogni persona capace ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano
e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo
la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefìci ed i rischi delle procedure
diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili
alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
2.
Salvo il caso in cui la persona rifiuti esplicitamente le informazioni
effettuate ai sensi del comma 1, l’obbligo del medico di informare sussiste
anche quando particolari condizioni consiglino l’adozione di cautele nella
comunicazione.
Art.
2.
1.
Ogni persona capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso in
relazione ai trattamenti sanitari che stiano per essere eseguiti o che siano
prevedibili nello sviluppo della patologia in atto. La dichiarazione di volontà
può essere formulata e restare valida anche per il tempo successivo alla perdita
della capacità naturale. Il rifiuto deve essere rispettato dai sanitari, anche
qualora ne derivasse un pericolo per la salute o per la vita, e li rende esenti
da ogni responsabilità.
2.
In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1
deve essere annotata nella cartella clinica e sottoscritta dal
paziente.
Art.
3.
1.
Ogni persona capace ha il diritto di esprimere il proprio consenso o rifiuto in
relazione ai trattamenti sanitari che potranno in futuro essere prospettati. La
dichiarazione di volontà può essere formulata e restare valida anche per il
tempo successivo alla perdita della capacità naturale.
2.
Ogni persona capace può indicare una persona di fiducia la quale, nel caso in
cui sopravvenga uno stato di incapacità naturale valutato irreversibile allo
stato delle conoscenze scientifiche, diviene titolare in sua vece dei diritti e
della facoltà di cui agli articoli 1 e 2, alla quale può eventualmente dare
indicazioni o disposizioni vincolanti in merito ai trattamenti sanitari ai quali
potrà essere sottoposta.
3. La volontà del soggetto
in merito ai trattamenti sanitari, sempre revocabile, è dichiarata con atto
scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata. Per coloro che si
trovano in un istituto di ricovero o di cura, la sottoscrizione può essere
autenticata dal direttore sanitario. Nelle medesime forme deve essere formulata
l’accettazione della persona di fiducia designata ai sensi del comma
2.
4. Qualora una persona si trovi in stato di
incapacità naturale irreversibile, e non abbia nominato una persona di fiducia
ai sensi del comma 2, il giudice tutelare, su segnalazione dell’istituto di
ricovero o di cura ovvero di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di
incapacità, provvede a tale nomina.
Art.
4.
1.
Nel caso in cui vi sia divergenza tra le decisioni della persona nominata ai
sensi dell’articolo 3, commi 2 e 4, e le proposte dei sanitari, è possibile il
ricorso senza formalità, da parte dei soggetti in conflitto o di chiunque vi
abbia interesse, al tribunale in composizione monocratica del luogo dove si
trova la persona incapace.
2.
Il tribunale di cui al comma 1 decide con ordinanza, assunte, se necessario,
sommarie informazioni. Per quanto compatibili si applicano le norme di cui agli
articoli 669-sexies e seguenti del codice di procedura
civile.
3. Nei casi in cui risultino le dichiarazioni
di volontà di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, il giudice decide conformemente
ad esse.
ITER
12
Maggio 2004: in corso di esame in commissione
Successione
delle letture parlamentari S. 1437
in corso di esame in commissione 12 Maggio 2004
Iniziativa
Parlamentare: Sen.
Maria Chiara Acciarini (DS-U)
Trattazione
in Commissione: