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XIV LEGISLATURA ———–
N. 2279
DISEGNO
DI LEGGE
d’iniziativa
dei senatori RIPAMONTI e DEL PENNINO
COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2003
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Disposizioni
in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei
trattamenti sanitari
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Onorevoli
Senatori. – Il principio di autodeterminazione nel campo delle cure mediche e la
consapevolezza che ogni persona ha il diritto di essere protagonista delle
scelte riguardanti la sua salute, sia nel senso di accettare, sia nel senso di
rifiutare l’intervento medico, sono andati progressivamente affermandosi nella
cultura della nostra società. Tale principio ha trovato un primo fondamentale
riconoscimento già nell’articolo 32, comma 2, della nostra Carta costituzionale,
che ha sancito che «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge».
Inoltre
la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, approvata dal Consiglio
d’Europa nell’aprile 1997 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 28 marzo
2001, n. 145, ha riaffermato – come già nella precedente stesura del luglio
1994 – che qualsiasi intervento medico non può essere effettuato senza il
consenso della persona (articolo 5).
Anche il Codice di deontologia medica
adottato dalla federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
nella sua ultima versione del 1998, dopo aver precisato, all’articolo 30, il
diritto del malato a ricevere la più idonea informazione da parte del medico,
afferma, all’articolo 34, che «il medico deve attenersi, nel rispetto della
dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di
curarsi, liberamente espressa dalla persona».
La stessa giurisprudenza
italiana ha avuto modo di chiarire che il rifiuto di un trattamento da parte
della persona interessata deve essere rispettato, indipendentemente dalla
valutazione dell’operatore sanitario in merito al «bene» del paziente,
precisando che «nel diritto di ciascuno di disporre, lui e lui solo, della
propria salute e integrità personale, pur nei limiti previsti dall’ordinamento,
non può che essere ricompreso il diritto di rifiutare le cure mediche lasciando
che la malattia segua il suo corso anche fino alle estreme conseguenze: il che
non può essere considerato come il riconoscimento positivo di un diritto al
suicidio, ma è invece la riaffermazione che la salute non è bene che possa
essere imposto coattivamente al soggetto interessato dal volere o, peggio,
dall’arbitrio altrui, ma deve fondarsi esclusivamente sulla volontà dell’avente
diritto, trattandosi di una scelta che [...] riguarda la qualità della vita e
che pertanto lui e lui solo può legittimamente fare» (Corte d’assise di Firenze,
sentenza n. 13 del 18 ottobre 1990).
Appare evidente come il consenso o il
rifiuto espresso dalla persona nei confronti di un qualsiasi trattamento, sia
diagnostico che terapeutico, possa rappresentare un atto di autodeterminazione,
libero e consapevole, solo se la persona riceve un’informazione completa e
corretta della diagnosi, della prognosi e di ogni altro elemento concernente la
scelta che la persona stessa è chiamata a effettuare (cosiddetto «consenso
informato»).
La già citata Convenzione sui diritti umani e la biomedicina
afferma, all’articolo 5, che la persona deve ricevere un’informazione adeguata
in merito allo scopo e alla natura dell’intervento nonché alle sue conseguenze
ed ai suoi rischi. Anche il Codice di deontologia medica del 1998, all’articolo
30, specifica che «il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative
diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.
[...] Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere
soddisfatta», precisando quindi, all’articolo 32, che «il medico non deve
intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del
consenso informato del paziente» e che «in ogni caso, in presenza di documentato
rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai
conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun
trattamento medico contro la volontà della persona».
Tuttavia, nonostante il
preciso dettato costituzionale e l’affermazione del principio di
autodeterminazione contenuta nelle regole deontologiche mediche, la pratica
clinica nel nostro Paese continua ed essere permeata da scarsa o sporadica
informazione del paziente e dalla frequente violazione della richiesta di
consenso alle procedure diagnostiche o terapeutiche alle quali la persona malata
è sottoposta. Tale atteggiamento determina, di fatto, la frequente esclusione
della persona stessa dalla possibilità di intervenire nei momenti decisionali
cruciali, spogliandola di un suo essenziale diritto, e crea, sotto il profilo
psicologico, un penoso stato di isolamento del malato.
Il diritto di
autodeterminazione della persona per quanto attiene alle scelte relative alle
cure incontra, poi, limitazioni assolute nelle circostanze in cui la persona
venga a perdere la capacità di decidere ovvero di comunicare le proprie
decisioni. Per garantire il diritto all’autodeterminazione anche in questi casi,
si rende necessario prevedere uno strumento nuovo – non contemplato
dall’ordinamento giuridico vigente – che consenta alla persona, finché si trova
nel possesso delle sue facoltà mentali, di dare disposizioni per l’eventualità e
per il tempo nel quale tali facoltà fossero gravemente scemate o scomparse;
disposizioni vincolanti per gli operatori sanitari e, in generale, per ogni
soggetto che si trovi implicato nelle scelte mediche riguardanti la persona. A
questo proposito, il già citato Codice di deontologia medica del 1998 si è
pronunciato, all’articolo 34, a favore delle direttive anticipate, disponendo
che «il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in
caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso».
Da tale considerazione trae
origine il presente disegno di legge sulle «volontà anticipate», destinato a
offrire al cittadino-persona l’esplicita fondazione giuridica del suo essenziale
diritto all’autodeterminazione, nonché gli strumenti giuridici sostanziali e
procedurali per vedere garantito tale diritto anche nel caso di perdita della
capacità di decidere o di esprimere la propria decisione, consentendogli di
disporre anticipatamente in merito al trattamento medico desiderato.
Con gli
articoli 1 e 2, il presente disegno di legge propone di dare una compiuta
regolazione al principio del «consenso informato». In particolare, nell’articolo
1, l’informazione corretta, completa e comprensibile su tutti gli aspetti
diagnostici e terapeutici che possono riguardare la persona è espressa come
oggetto, non solo e non tanto di un obbligo del medico, quanto piuttosto di un
diritto della persona stessa; un diritto al quale la persona può ovviamente
rinunciare fermo restando che solo la rinuncia esplicita può giustificare il
venire meno dell’obbligo di informazione in capo al medico, al quale è
consentito solamente di adottare, ove le circostanze lo suggeriscono, le
opportune cautele nella comunicazione.
Nell’articolo 2 è ribadita, rispetto
alle decisioni relative ai trattamenti sanitari, la piena autonomia di scelta
del paziente, le dichiarazioni di volontà del quale, formulate in stato di
capacità di intendere e di volere («capacità naturale»), devono essere
rispettate anche quando tale capacità sia venuta meno. Poiché i problemi possono
sorgere soprattutto in conseguenza del rifiuto nei confronti dei trattamenti
suggeriti o prevedibili nello sviluppo della patologia, si è ritenuto di
precisare che il rifiuto deve essere rispettato anche se dalla mancata
effettuazione dei trattamenti stessi derivi un pericolo per la salute o per la
vita, specificandosi che il medico è esentato da ogni responsabilità conseguente
al rispetto della volontà del paziente; volontà che, per questa ragione, si è
ritenuto debba risultare da atto scritto firmato da egli stesso, dalla cartella
clinica nel caso di ricovero ospedaliero del paziente capace ovvero dalle
«volontà anticipate» con le formalità previste negli articoli successivi.
Su
questa disposizione si fonda la validità giuridica delle «volontà anticipate»,
alla formulazione e alla applicazione delle quali sono dedicati gli articoli 3 e
4.
L’articolo 3 prevede che, oltre a formulare le «volontà anticipate», la
persona possa indicare un altro soggetto di fiducia che, nel caso di perdita
della capacità naturale, eserciti in sostituzione i diritti e le facoltà
relativi all’esercizio del diritto al consenso informato, lasciando libera la
persona di nominare il sostituto e di determinare le sue future decisioni
mediante indicazioni o disposizioni di carattere vincolante. La delicatezza
dell’incarico e le responsabilità che ne possono derivare hanno suggerito di
prevedere una forma specifica, peraltro semplificata, sia per il conferimento,
sia per l’accettazione (articolo 3, commi 2 e 3).
È previsto inoltre che,
qualora una persona venutasi a trovare in stato di incapacità naturale
irreversibile, non abbia preventivamente nominato il sostituto di cui
all’articolo 3, comma 2, il giudice tutelare provvede alla nomina (articolo 3,
comma 4).
L’articolo 4, infine, prevede le modalità per risolvere le
eventuali divergenze che dovessero intervenire tra le scelte operate dal
sostituto nominato dalla persona con le «volontà anticipate», ovvero in mancanza
dal giudice tutelare, e le scelte dei sanitari. Si è ritenuto di affidare la
soluzione della controversia al giudice (giudice unico), con un procedimento che
si richiama, semplificandoli, ai procedimenti cautelari previsti dal codice di
procedura civile.
È stato comunque previsto che, ove sia stata validamente
espressa, la volontà della persona debba in ogni caso vincolare la decisione
giurisdizionale (articolo 4, comma 3).
Art.
1.
1.
Ogni persona capace ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano
e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo
la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure
diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili
alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
2.
Salvo il caso in cui la persona rifiuti esplicitamente le informazioni
effettuate ai sensi del comma 1, l’obbligo del medico di informare sussiste
anche quando particolari condizioni consiglino l’adozione di cautele nella
comunicazione. In tal caso, chi informa deve tener conto delle condizioni
complessive, anche psicologiche, del paziente e consultarne i congiunti
stretti.
Art.
2.
1.
Ogni persona capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso in
relazione ai trattamenti sanitari che stiano per essere eseguiti o che siano
prevedibili nello sviluppo della patologia in atto. La dichiarazione di volontà
può essere formulata e restare valida anche per il tempo successivo alla perdita
della capacità naturale. Il rifiuto deve essere rispettato dai sanitari, anche
qualora ne derivasse un pericolo per la salute o per la vita, e li rende esenti
da ogni responsabilità, indipendentemente da qualunque disposizione di legge
vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
2.
In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1
deve essere annotata nella cartella clinica del paziente e da questi
sottoscritta.
Art.
3.
1.
Ogni persona capace ha il diritto di esprimere il proprio consenso o il proprio
rifiuto in relazione ai trattamenti sanitari che le potranno in futuro essere
prospettati. La dichiarazione di volontà può essere formulata e restare valida
anche per il tempo successivo alla perdita della capacità
naturale.
2.
Ogni persona capace può indicare una persona di fiducia la quale, nel caso in
cui sopravvenga uno stato di incapacità naturale valutato irreversibile allo
stato delle conoscenze scientifiche, diviene titolare in sua vece dei diritti e
della facoltà di cui agli articoli 1 e 2; il fiduciario può essere revocato in
qualunque momento.
3. La volontà del soggetto in
merito ai trattamenti sanitari, sempre revocabile, è dichiarata con atto scritto
di data certa e con sottoscrizione autenticata. Per coloro che si trovano in
istituto di ricovero o di cura, la sottoscrizione può essere autenticata dal
direttore sanitario. Nelle medesime forme deve essere formulata l’accettazione
della persona di fiducia designata ai sensi del comma
2.
4. Qualora una persona si trovi in stato di
incapacità naturale irreversibile, e non abbia nominato una persona di fiducia
ai sensi del comma 2, il giudice tutelare, su segnalazione dell’istituto di
ricovero o cura, ovvero di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di
incapacità, provvede a tale nomina.
Art.
4.
1.
Nel caso in cui vi sia divergenza tra le decisioni della persona nominata ai
sensi dell’articolo 3, commi 2 e 4, e le proposte dei sanitari, è possibile il
ricorso senza formalità, da parte dei soggetti in conflitto o di chiunque vi
abbia interesse, al giudice del luogo dove si trova la persona
incapace.
2.
Il giudice di cui al comma 1 decide con ordinanza, assunte, se necessario,
sommarie informazioni. Per quanto compatibili si applicano le norme di cui agli
articoli da 669-sexies a 669-quaterdecies del codice di procedura
civile.
3. Nei casi in cui risultino le dichiarazioni
di volontà di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, il giudice decide conformemente
ad esse.
ITER
12
Maggio 2004: in corso di esame in commissione
Successione
delle letture parlamentari S. 2279
in corso di esame in commissione 12 Maggio 2004
Iniziativa
Parlamentare: Sen.
Natale Ripamonti (Verdi-U)
Trattazione
in Commissione: