SENATO
DELLA REPUBBLICA
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XIV LEGISLATURA ———–
N. 2943
DISEGNO
DI LEGGE
d’iniziativa
del senatore TOMASSINI
COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2004
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Norme
in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento
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Onorevoli
Senatori. – Con il presente disegno di legge s’intende dare concreta
applicazione al riconosciuto principio di autodeterminazione nel campo delle
cure mediche, diritto di cui ogni individuo gode, in relazione alle scelte
riguardanti la propria salute, sia nel senso di accettare sia nel senso di
rifiutare l’intervento medico, e che si realizza attraverso la consapevolezza
che si acquisisce con una corretta informazione.
L’ambito,
le modalità ed i limiti attraverso cui queste scelte sono espresse ed acquistano
rilevanza giuridica trascendono argomenti prettamente biologici – sanitari, per
coinvolgere aspetti della vita umana quali quelli etici, religiosi e
giuridici.
Occorre preventivamente chiarire che la scelta e la dichiarazione
di volontà preventiva in merito al trattamento medico, o alle diverse opzioni
curative, non intende consentire, neanche in via interpretativa o analogica, il
ricorso all’eutanasia o all’accanimento terapeutico.
In base a quanto
disposto dai princìpi fondamentali del nostro ordinamento, infatti, il bene
della vita risulta sottratto a qualsivoglia profilo di disponibilità.
L’eutanasia non è assolutamente consentita dai codici del nostro Paese, neanche
in presenza del consenso del malato: ragion per cui essa costituisce reato
rientrando nelle fattispecie di cui all’articolo 575 del codice penale –
omicidio volontario o, nel caso si riesca a dimostrare il consenso del malato,
all’articolo 579 del codice penale – omicidio del consenziente – e all’articolo
580 del medesimo codice – istigazione o aiuto al suicidio. Inoltre il nuovo
codice medico deontologico in merito all’assistenza dei morenti vieta ogni
azione capace di abbreviare la vita del malato. Altrettanto condannato
dall’ordine dei medici, nonché dal Papa, è il cosiddetto accanimento
terapeutico, cioè il protrarsi di inutili trattamenti sanitari.
I princìpi
posti a fondamento della Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo e
della nostra Costituzione delimitano l’ambito intangibile della vita e della
dignità umana, che non può esser sottoposto al potere umano. Lo scopo di queste
norme è opportunamente quello di tutelare il soggetto più debole; la società
civile, infatti, non può accettare che qualcuno, peraltro di difficile
individuazione, per conto suo, ponga fine ad una vita, anche se si tratta di una
persona che soffre, ma deve interrogarsi se sia stato fatto tutto il possibile
per lenire il dolore, supportare le difficoltà della persona ed evitare, quindi,
di portarla alla disperazione che invoca la morte. Compito della società è
garantire e tutelare la vita dei cittadini assicurando loro tutti i mezzi a
disposizione per le terapie curative o palliative migliori, a garanzia di
un’esistenza dignitosa fino all’ultimo.
Il presente intervento normativo mira
a far in modo che ogni individuo, nel pieno possesso della capacità di intendere
e volere, cioè di comprensione e conseguente autodeterminazione, possa
preventivamente disporre, nei limiti consentiti dalle norme costituzionali,
civili e penali, in merito ai trattamenti sanitari cui intenda o meno essere
sottoposto, al trattamento del proprio corpo o delle proprie spoglie, nonchè
esprimere le proprie convinzioni religiose.
Tale esternazione può essere
effettuata attraverso due mezzi, il testamento di vita, attraverso il quale dare
precise indicazioni in merito alle proprie scelte sanitarie, oppure, in
previsione dello stato di incapacità che può sopraggiungere in presenza di
alcune patologie, con il mandato in previsione dell’incapacità, delegando una
persona affinchè decida in nome e per conto del fiduciario in merito ai
trattamenti cui essere sottoposto.
La formalizzazione di tale volontà si
rende, poi, oggi ancor più necessaria in conseguenza del venir meno, in casi
sempre più frequenti, della famiglia quale naturale filtro, sostegno e
assistenza del malato.
Presupposto di tale esternazione di volontà è diritto
del paziente di conoscere e di essere informato in modo completo sui dati
sanitari che lo riguardano, sulla diagnosi, sulla prognosi, sui vantaggi e
rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico e su
ogni possibile alternativa, in modo che possa esprimere, nel pieno possesso
della capacità il proprio consenso o rifiuto in relazione ai trattamenti
sanitari che stiano per essere eseguiti o che siano prevedibili nello sviluppo
della patologia in atto.
All’articolo 1 del presente disegno di legge sono
definiti i due documenti attraverso i quali l’interessato può disporre in merito
ai trattamenti sanitari che subirà, all’uso del proprio corpo, alle modalità di
sepoltura (testamento di vita) ovvero per il tempo in cui venisse a mancare
della capacità di intendere e volere (mandato in previsione dell’incapacità),
nonché cosa debba intendersi per trattamento sanitario e mancanza di capacità ai
fini della presente legge.
L’articolo 2 richiede espressamente il consenso
informato del paziente.
L’articolo 3 indica come provvvedere nel caso in cui
sia necessario sostituirsi al consenso del diretto interessato.
Gli articoli
3, 4 e 5 dispongono per i casi di stato di incapacità di coloro che devono
essere sottoposti a trattamento sanitario e per i casi di urgenza.
Gli
articoli 6, 7 e 8 disciplinano i casi in cui risulti mancare la capacità di
intendere e volere ovvero i casi in cui si tratta di minori.
Agli articoli 9,
10 e 11 è indicata la disciplina del mandato in previsione dell’incapacità,
ossia la stipulazione di un contratto attraverso il quale il disponente/mandante
individua specificatamente un terzo che debba sostituirlo nell’esprimere ed
eseguire la sua volontà per i casi di sopravvenuta incapacità.
Agli articoli
12, 13 e 14 è disciplinato il testamento di vita, ossia l’atto di volontà che
dispone in merito ai trattamenti terapeutici, al prelievo di organi,
all’assistenza religiosa ed ai riti funebri.
L’articolo 15 istituisce il
registro dei mandati in previsione dell’incapacità e dei testamenti di vita e
l’articolo 16 prevede le disposizioni finali.
Art.
1.
(Definizioni)
1.
Ai sensi della presente legge si intende per:
a)
testamento di vita, l’atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai
trattamenti sanitari, nonché in ordine all’uso del proprio corpo o di parte di
esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla
assistenza religiosa;
c) ogni
trattamento sanitario praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla
tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, pagliativi nonché
estetici;
d) privo di
capacità decisionale colui che, anche temporaneamente, non è in grado di
comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario ed apprezzare
le conseguenze che ragionevolmente possono derivare dalla propria
decisione.
Art.
2.
(Consenso
informato)
1.
Il trattamento sanitario è subordinato all’esplicito ed espresso consenso
dell’interessato, prestato in modo libero e consapevole.
2.
L’espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni circa diagnosi,
prognosi, scopo e natura del trattamento proposto, benefici e rischi
prospettabili, eventuali effetti collaterali.
3. È
fatto salvo il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il
consenso al trattamento, di rifiutare di tutto o in parte le informazioni che
gli competono; il rifiuto può intervenire in qualunque
momento.
4. Il consenso al trattamento può essere
sempre revocato, anche parzialmente.
Art.
3.
(Decisioni
sostitutive)
1.
Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi nello
stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si avrà
riguardo nell’ordine alla volontà espressa nel testamento di vita ovvero alla
volontà espressa dalla persona autorizzata dalla legge.
2.
Ove non siano stati nominati un amministratore di sostegno, un tutore, un
mandatario o un fiduciario dal soggetto interessato, il consenso o dissenso al
trattamento sanitario è espresso nell’ordine: dal coniuge non separato
legalmente o di fatto, dai figli, dal convivente stabile ai sensi della legge 28
marzo 2001, n. 149, dai genitori, dai parenti entro il quarto
grado.
3. In caso di impossibilità di decidere ai
sensi dei commi 1 e 2, è dato ricorso al giudice tutelare.
Art.
4.
(Migliore
interesse)
1.
Colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti di cui all’articolo 1 per
conto di altri che versi in stato di incapacità, è tenuto ad agire
nell’esclusivo e migliore interesse dell’incapace, tenendo conto della volontà
espressa da quest’ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni
notoriamente proprie della persona in stato di incapacità.
Art.
5.
(Situazione
d’urgenza)
1.
Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della
persona incapace sia in pericolo ovvero quando il suo consenso o dissenso non
possa essere ottenuto e la sua integrità fisica sia
minacciata.
2.
Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore
stesso versi in pericolo di vita o sia minacciata la sua integrità
fisica.
Art.
6.
(Soggetti
minori)
1.
Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli
esercenti la potestà parentale, la tutela o l’amministrazione di sostegno; la
decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la
salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
2.
In caso di contrasto si applicano le disposizioni di cui all’articolo
8.
3. Il minore che ha compiuto i quattordici anni
presta personalmente il consenso al trattamento
medico.
4. Ove il trattamento cui il minore che ha
compiuto i quattordici anni deve essere sottoposto comporti serio rischio per la
salute o conseguenze gravi o permanenti, la decisione del minore è confermata
dagli esercenti la potestà genitoriale, la tutela o l’amministrazione di
sostegno ai sensi del comma 1.
Art.
7.
(Interdetti)
1.
Il consenso al trattamento medico del soggetto maggiore di età, interdetto o
inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto
dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o
curatore.
Art.
8.
(Contrasti)
1.
In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso
al trattamento sanitario, la decisione è assunta, su istanza del pubblico
ministero, dal giudice tutelare o in caso di urgenza da quest’ultimo sentito il
medico curante.
2.
L’autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto
ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento
sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di
incapaci.
3. Nei casi di cui al comma 2, il medico è
tenuto a fare immediata segnalazione al pubblico
ministero.
Art.
9.
(Del
mandato in previsione dell’incapacità)
1.
Il mandato in previsione dell’incapacità è il contratto con cui si prevede la
sostituzione di una o più persone per il caso in cui il mandante non possa o non
voglia portare a compimento l’incarico.
2.
Il mandato in previsione dell’incapacità è conferito con atto pubblico, con o
senza procura; il mandato è accettato contestualmente ed è contenuto nello
stesso atto oppure successivamente in un atto redatto nella medesima
forma.
3. Il mandato in previsione dell’incapacità è
gratuito.
4. Il notaio che riceve un mandato in
previsione dell’incapacità ne invia copia, nel più breve tempo possibile, al
registro di cui all’articolo 15.
5. Per quanto non
previsto nella presente legge trovano applicazione, ove compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice
civile.
Art.
10.
(Rendiconto
e controllo)
1.
La correttezza e la diligenza dell’operato del mandatario sono sottoposte al
controllo del giudice tutelare.
2.
L’attività di controllo del giudice tutelare sulle modalità di adempimento del
mandato è sollecitata anche attraverso istanza dei soggetti interessati.
3. Con decreto motivato, il giudice tutelare
dichiara la cessazione e l’efficacia del mandato e provvede alla nomina di un
amministratore di sostegno.
4. Il mandante può
prevedere che sia predisposto inventario indicandone le modalità.
Art.
11.
(Estinzione
del mandato)
1.
Il mandato si estingue:
a)
per morte, rinuncia o sopravvenuta incapacità del
mandatario;
b)
per revoca;
c) per
dichiarazione di inefficacia pronunciata dal tribunale.
2.
Gli effetti del mandato sono sospesi durante il periodo in cui il rappresentato
riacquista la capacità di intendere e volere.
Art.
12.
(Del
testamento di vita)
1.
Il testamento di vita è l’atto di volontà redatto per atto pubblico notarile,
alla formazione del quale può intervenire un medico che assista il
disponente.
2.
Il notaio che riceve un testamento di vita ne invia copia nel più breve tempo
possibile al registro di cui all’articolo 15.
3. Nel
testamento di vita è contenuta la nomina di un fiduciario cui sono affidate le
decisioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a).
4. Il fiduciario nell’esecuzione delle
disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera del
testamento di vita e dall’attività rivolta ad indagare e ricostruire il
significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera
nel migliore interesse dell’incapace ai sensi
dell’articolo 4.
5. Trovano applicazione,
ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 587 e seguenti del codice
civile.
Art.
13.
(Efficacia)
1.
Il testamento di vita e il mandato in previsione dell’incapacità producono i
loro effetti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale
del predisponente.
2.
Lo stato di incapacità è accertato e certificato da un collegio composto da tre
medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella
patologia di cui è affetto il disponente, designati dal presidente dell’ordine
dei medici o da un suo delegato, su istanza di chiunque ritenga averne interesse
o titolo.
3. Il medico curante non fa parte del
collegio ed è sentito da quest’ultimo ove sia possibile ovvero sia ritenuto
opportuno e necessario.
4. Accertata la sussistenza
dell’incapacità, il collegio ne dà immediata comunicazione per l’annotazione nel
registro di cui all’articolo 15.
5. La certificazione
è notificata immediatamente al fiduciario o al mandatario, ai familiari e ai
conviventi che possono proporne l’annullamento con il ricorso al giudice
tutelare.
6. Le direttive contenute nel testamento di
vita sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, il quale può
disattenderle in tutto o in parte quando siano divenute inattuali o inadeguate
dal punto di vista scientifico e terapeutico, indicando compiutamente la
motivazione della propria decisione nella cartella
clinica.
Art.
14.
(Revoca)
1.
Il testamento di vita e il mandato in previsione dell’incapacità sono
rinnovabili, modificabili o revocabili in qualsiasi momento con le medesime
forme previste per la loro formazione.
2.
In caso di urgenza, la revoca è espressa liberamente in presenza di due
testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell’atto
revocato e nel registro di cui all’articolo 15.
Art.
15.
(Registro
dei mandati in previsione
dell’incapacità e dei testamenti di
vita)
1.
Il contenuto del testamento di vita e le convenzioni oggetto del mandato in
previsione dell’incapacità non sono considerati, ai fini della presente legge,
dati sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.
675.
2.
È istituito il registro dei mandati in previsione dell’incapacità e dei
testamenti di vita nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico presso
il Consiglio nazionale del notariato.
3. L’archivio
unico nazionale informatico è consultabile, in via telematica, unicamente dai
notai, dall’autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici
responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità.
4. Con decreto del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, di intesa con il Ministro della giustizia e con il presidente del
consiglio del notariato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono stabilite le regole tecniche e le modalità di
tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2.
Art.
16.
(Disposizioni
finali)
1.
Il testamento di vita e il mandato in previsione dell’incapacità, le copie degli
stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia
cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti
all’obbligo di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque
altro tributo.
ITER
12
Maggio 2004: in corso di esame in commissione
Successione
delle letture parlamentari S. 2943
in corso di esame in commissione 12 Maggio 2004
Iniziativa
Parlamentare: Sen.
Antonio Tomassini (FI)
Trattazione
in Commissione:
Trattazione
in consultiva: