Disegno di legge

Norme sulla tutela della dignità della vita e disciplina dell’eutanasia

 

 

XIV LEGISLATURA

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Norme sulla tutela della dignità della vita e disciplina della eutanasia

 

di iniziativa dei senatori

Biscardini et al.

 

 

 

Art. 1.

(Disposizioni generali)

 

1. Ogni persona maggiorenne in condizioni terminali o in caso di malattia  gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta, ha il diritto di scegliere le modalità della propria morte, e di chiedere l'assistenza di un medico per porre termine alla propria esistenza.

 

Art. 2.

(Procedura per l’eutanasia attiva)


1. In deroga agli articoli 579, 580 e 593 del Codice Penale il medico che pratica l'eutanasia attiva, non è punibile se presta la propria opera alle condizioni e con le procedure stabilite dalla presente legge e se ha accertato, con i mezzi medico-scientifici esistenti, che:

a) il paziente è maggiorenne, capace di intendere e di volere al momento della richiesta;

b) la richiesta è stata formulata in maniera volontaria, è stata ben ponderata e ripetuta e non è il risultato di una pressione esterna;

c) il paziente è in condizione sanitaria senza speranza e la sua sofferenza sul piano fisico o psichico è persistente e insopportabile, non può essere alleviata ed è la conseguenza di una causa fortuita o di una patologia grave e inguaribile.

2. Senza pregiudizio per le terapie che comunque vorrà mettere a disposizione del paziente, il medico è tenuto, in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia, a:
a) informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle prospettive di vita; chiedere conferma al paziente della sua richiesta di eutanasia e documentarlo sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi, nonché sulle loro conseguenze;

 b) dialogare con il paziente al fine di condividere con lui la convinzione che non vi sia altra soluzione ragionevole per la sua patologia, nonché accertare che la richiesta dello stesso paziente sia volontaria e oggetto di una decisione esclusivamente personale;

c) accertare che perduri lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente, e che lo stesso sia ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche del paziente;

d) consultare un altro medico ai fini della conferma del carattere grave e incurabile della malattia, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche abbiano carattere costante, insopportabile e non siano suscettibili di alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato non deve avere avviato alcun contatto precedente con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la propria indipendenza di giudizio nei confronti del medico e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata. Il medico informa il paziente sull'esito della consulenza;

e) consultare e tenere conto delle considerazioni dell'équipe sanitaria, ove presente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata dal paziente;

f) informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicate dallo stesso paziente;

g) garantire al paziente la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta di eutanasia.

3. La richiesta del paziente deve risultare da una dichiarazione scritta, redatta, datata e firmata personalmente. Se il paziente non è in grado di compilare tale dichiarazione, può affidare l'incarico a persona di sua fiducia, purché maggiorenne, che non abbia alcun interesse materiale dal decesso. Il soggetto incaricato è tenuto a riportare, nella dichiarazione, che il paziente non è in grado di scrivere personalmente la richiesta di eutanasia, indicandone le ragioni. In tale caso, la richiesta è redatta per iscritto in presenza del medico, le cui generalità sono riportate dall'incaricato nella dichiarazione, allegata alla cartella clinica del paziente.

4. Il paziente può revocare la sua richiesta in ogni momento. In tale caso, la dichiarazione di cui al comma 3 è ritirata dalla cartella clinica e riconsegnata al paziente. Prima di dar corso alla richiesta del paziente, il medico dovrà attendere un tempo minimo di 7 giorni dal momento della richiesta.

5. La dichiarazione scritta del paziente, la documentazione relativa alla procedura seguita dal medico con i relativi risultati, nonché il rapporto redatto dal medico o dai medici consultati, sono inseriti nella cartella clinica del paziente.

6. La non punibilità di cui al comma 1 si estende alle altre persone che hanno fornito i mezzi per l’eutanasia o il suicidio assistito e a chiunque abbia collaborato all’intervento sotto la direzione del medico.

 

Art. 3.

(Testamento biologico)

 

1. Non è altresì punibile il medico che provoca o agevola la morte di una persona che si trovi in uno stato di malattia che comporta la perdita delle facoltà intellettive e della integrità psichica, se la richiesta è stata formulata per iscritto quando la persona era pienamente capace di intendere e di volere.

2. Nella richiesta  possono essere incluse volontà inerenti il non inizio o l'interruzione delle terapie di cui all’art. 4.

 

Art. 4

(Disciplina dell'interruzione delle terapie di sostenimento vitale)

 

1. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, si intendono per condizioni terminali l’incurabile stato patologico cagionato da lesioni e malattia e dal quale secondo cognizione medico-scientifica, consegue la inevitabilità della morte, il cui momento sarebbe soltanto ritardato ove si facesse ricorso a terapie di sostenimento vitale utilizzando tecniche meramente rianimative nonché apparecchiature meccaniche o artifici per sostenere, riattivare o sostituire una naturale funzione vitale.

2. L’accertamento delle condizioni terminali viene effettuato da un medico competente delle tecniche di rianimazione su concorde parere del primario anestesiologo che, effettuato l’accertamento ne comunica i risultati alle persone che sono agevolmente reperibili e che sono legittimate a proporre opposizione. Se non è accertata alcuna opposizione, e se il paziente non ha espresso personalmente e consapevolmente, nel testamento biologico di cui all’art. 3, il consenso alle terapie di sostenimento vitale di cui al comma 1, il medico dispone per iscritto l’interruzione delle terapie.

3. Sono legittimati a proporre opposizione i conviventi di età non inferiore ai sedici anni,  nonché gli ascendenti e i discendenti in linea diretta  e i parenti collaterali, entro il secondo grado, del paziente, che siano di età non inferiore di sedici anni.

4. L’accertamento delle condizioni terminali non dispensa il medico che l’abbia in cura del dovere di assistere il paziente. L’interruzione delle terapie non dispensa il medico dall’apprestare quelle cure che, senza incidere direttamente sull’esito naturale dell’infermità siano intese ad alleviarne le sofferenze.

5. Per interruzione delle terapie deve intendersi anche il mancato inizio delle terapie stesse.


Art. 5.

(Obiezione di coscienza)

 

1. Il medico che non intenda partecipare alle procedure previste dalla presente legge deve manifestare all’ordine dei medici la propria obiezione di coscienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dall’avvio del servizio presso un ente in cui sono praticate le procedure previste dalla presente legge. In tal caso il medico è tenuto anche ad esplicitare la propria obiezione all’eutanasia al paziente che lo interpella ai fini previsti dalla presente legge.

 

Art. 6.

(Effetti giuridici)

 

1. Quando una persona muore a seguito di un atto contemplato all’articolo 1 della presente legge, ai fini civilistici tale evento è assimilato alla morte per cause naturali e non può essere in nessun caso considerato rottura di rapporti contrattuali o produttivo di conseguenze contrattuali sfavorevoli per la persona interessata o per i suoi familiari e aventi causa.

 

Art. 7.

(Registrazione)

 

1. Ogni atto medico finalizzato a praticare l'eutanasia deve essere registrato ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 8.

 

Art. 8.

(Commissione Nazionale di Controllo)

 

1. E' istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge. La Commissione è composta da sedici membri, così individuati: otto medici chirurghi, dei quali almeno quattro professori universitari; quattro professori universitari di materie giuridiche o avvocati; quattro rappresentanti delle associazioni che si occupano delle problematiche relative alle persone affette da malattie con prognosi irreversibili.

2. I membri della Commissione sono incompatibili con il mandato parlamentare e con incarichi governativi. La loro nomina dei membri è deliberata dal Consiglio dei ministri.

3. Il presidente è eletto dai membri della Commissione.

4. Il presidente e i membri della Commissione, rimangono in carica per un periodo di quattro anni, prorogabile una sola volta.

5. La Commissione delibera in modo a condizione che siano presenti almeno i due terzi dei suoi membri.

6. La Commissione stabilisce un regolamento interno, recante norme per lo svolgimento delle sue attività.

7. Le spese di funzionamento e quelle del personale della Commissione sono poste a carico per metà dello stato di previsione del Ministero della giustizia e per metà dello stato di previsione del Ministero della salute.

 

Art. 9.

(Documentazione)

 

1. La Commissione provvede alla redazione di un documento di registrazione che deve essere compilato dai medici per ogni intervento di eutanasia praticato; tale documento è composto da due fascicoli.

2. Il primo fascicolo reca i dati, coperti dal segreto professionale e dalle norme di tutela della privacy, del medico e del paziente,  degli specialisti consultati, delle persone interpellate e dei fiduciari in caso di dichiarazione anticipata. La Commissione non può conoscere questi dati prima della delibera sul caso in oggetto, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Il fascicolo è sigillato dal medico.

3. Il secondo fascicolo contiene i dati generici, clinici e psichici del paziente; data, luogo e ora del decesso; la dichiarazione scritta di volontà; la qualifica dei medici consultati e le date delle consulenze; le procedure mediche seguite prima dell’intervento di eutanasia; le modalità e la procedura seguite nell'intervento di eutanasia.

4. La Commissione esamina il documento di registrazione debitamente compilato e trasmesso dal medico. La stessa Commissione verifica sulla base del secondo fascicolo del documento di cui comma 3 del presente articolo, se l'intervento di eutanasia è stato effettuato secondo le condizioni e le procedure previste dalla presente legge e, in caso di dubbio, può decidere, a maggioranza semplice, di essere portata a conoscenza dell’identità del paziente.

 

Art. 10.

(Rapporto della Commissione)


1. La Commissione trasmette al Parlamento, ai fini dell'esame da parte dei competenti organi parlamentari, un anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, in seguito, a cadenza biennale un rapporto statistico sull'attuazione della presente legge, corredato dalle valutazioni della Commissione.

 2. Per la redazione del rapporto di cui al comma 1, la Commissione può chiedere la collaborazione di esperti nonché raccogliere tutte le informazioni utili da autorità e istituzioni nonché da ogni soggetto, pubblico o privato. Le informazioni raccolte dalla Commissione sono coperte dal segreto, in particolare per quanto riguarda l'identità delle persone citate nel documento di registrazione di cui all'articolo 9.

3. La Commissione può trasmettere le informazioni statistiche, ad eccezione dei dati aventi carattere personale, agli istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici che ne facciano richiesta motivata.

 

Art. 11.

(Disposizioni finali)

 

1. Chiunque partecipa, a qualsiasi titolo, all'attuazione della presente legge, è tenuto al rispetto della riservatezza dei dati di cui viene a conoscenza nell'esercizio del suo compito. In caso di violazione del segreto si applicano le pene previste dall'articolo 326 del codice penale.