Raccomandazione di Piergiorgio Welby
presentata al Consiglio Generale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica (Roma, 22-23 luglio 2005)Il Disegno di legge N. 2943, Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, è in dirittura di arrivo. Si tratta di un passo avanti verso il rispetto della persona e, soprattutto della persona che intende far valere un suo convincimento sulla qualità della vita e sui trattamenti medici.
Ciò detto vorrei che il dibattito si concentrasse su l’Art. 4. (Migliore interesse): 1. Colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti di cui all’articolo 1 per conto di altri che versi in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell’esclusivo e migliore interesse dell’incapace, tenendo conto della volontà espressa da quest’ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità.
E sull’Art. 5. (Situazione d’urgenza) 1. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace sia in pericolo ovvero quando il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto e la sua integrità fisica sia minacciata.
La mia obbiezione riguarda il caso di soggetti affetti da patologie degenerative che compromettono le funzioni respiratorie. Nel caso, non infrequente, di insufficienza respiratoria grave accade che il malato perda conoscenza e venga ricoverato in rianimazione. Di solito si procede all’intubazione e alla stabilizzazione dei parametri. Il secondo step è la tracheostomia e il supporto di un ventilatore polmonare. Se tutto ciò è in contrasto con le dichiarazioni anticipate di trattamento, come può essere tutelato questo tipo di persona?
Nel caso di un soggetto con trauma cranico o ictus che causino uno stato vegetativo permanente, dopo la rianimazione, è lecito che venga alimentato artificialmente e sottoposto a tutte quelle terapie che nelle sue dichiarazioni anticipate di trattamento aveva rifiutato?